diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5314 del 08/05/1993 (Rv. 482277 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Accordo relativo alla inclusione nell'orario normale di lavoro del prolungamento di quest'ultimo entro l'orario massimo legale - Accertamento - Criteri - Desunzione di un accordo tacito dalla mera circostanza delle prestazioni continuative dello straordinario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482277-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

L'accertamento di un accordo delle parti volto ad includere, nel normale orario di lavoro previsto dalla disciplina collettiva, il prolungamento (oltre tale orario ed entro quello massimo legale) della prestazione lavorativa attuato in modo fisso e continuativo deve essere compiuto, in mancanza di forma scritta, con particolare rigore, attraverso un'indagine di fatto rimessa al giudice del merito, che è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, restando peraltro escluso che l'esistenza di un accordo tacito avente ad oggetto l'indicato ampliamento dell'orario di lavoro normale possa essere desunta dalla mera circostanza della prestazione continuativa del lavoro straordinario da parte dei dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)