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Sez. L, Sentenza n. 2576 del 07/03/1998 (Rv. 513480 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - Compenso dovuto nel periodo feriale - Diritto al computo delle tredicesima e della quattordicesima mensilità, previste dal C.c.n.l. 12 marzo 1980 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513480-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in base alla disciplina di cui all'art. 22 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 non può ritenersi consentita alcuna maggiorazione del compenso da corrispondere al dipendente durante il periodo feriale rispetto al restante periodo lavorativo, né tale maggiorazione può ritenersi prevista dal C.c.n.l. 12 marzo 1980, il quale fa riferimento, ai fini del compenso feriale, alla normale retribuzione cosi come definita nello stesso contratto. Ne consegue che ai fini del computo della retribuzione feriale non può tenersi conto dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di voci esulanti dalla suddetta normale retribuzione, e la cui inclusione nel compenso feriale comporterebbe maggiorazione di quest'ultimo rispetto a quello dei periodi lavorativi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)