Sez. L, Sentenza n. 2035 del 08/04/1981 (Rv. 412755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - IN GENERE - DIRITTO DI RIUNIONE NELL'UNITA PRODUTTIVA - LOCALE PER LE ASSEMBLEE - OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - FACOLTA DEI LAVORATORI DI SCEGLIERE IL LUOGO RELATIVO - LIMITI - CORRELATIVA OBBLIGAZIONE NEGATIVA O "PATI" DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO MEDESIMO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - IN GENERE - DIRITTO DI RIUNIONE NELL'UNITA PRODUTTIVA - LOCALE PER LE ASSEMBLEE - OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - FACOLTA DEI LAVORATORI DI SCEGLIERE IL LUOGO RELATIVO - LIMITI - CORRELATIVA OBBLIGAZIONE NEGATIVA O "PATI" DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO MEDESIMO - CONSEGUENZE.*
In Mancanza - a norma dell'art 20 della legge 20 maggio 1970 n 300 e della disciplina collettiva ad esso uniformatasi (nella specie, contratti collettivi per i metalmeccanici del 1973, del 1976 e del 1979) - di un Obbligo del datore di lavoro di porre a disposizione dei lavoratori un locale per le assemblee, sussiste, quando il primo non si sia spontaneamente attivato in tal senso, una facolta dei secondi di scegliere, nell'ambito dell'unita produttiva in cui prestano la loro opera, il luogo in cui riunirsi. A fronte di tale facolta - che non e qualificabile come diritto potestativo e che non costituisce neppure un diritto autonomo, ma solo un elemento del complesso contenuto del diritto di riunione nell'unita produttiva - e configurabile solo una obbligazione negativa o un pati del datore di lavoro, la cui sussistenza e subordinata alla legittimita della scelta dei lavoratori (che, in generale, non puo riguardare un bene aziendale la cui destinazione sia incompatibile con lo svolgimento dell'assemblea e, in particolare, non puo pregiudicare la continuazione dell'attivita lavorativa da parte dei dipendenti che all4assemblea non partecipano ne la sicurezza delle persone o la salvaguardia degli impianti) e la cui violazione non puo, comunque, dar luogo ad arbitrarie forme di autotutela (quale l'occupazione del locale prescelto), ma legittima soltanto il ricorso alla tutela giurisdizionale (esecuzione forzata ai sensi degli artt 612 - 614 cod proc civ, risarcimento dei danni, inibizione del ripetersi delle violazioni), resa piu pronta ed efficace dalla possibilita del ricorso allo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto dall'art 28 dello statuto dei lavoratori.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)