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Sez. L, Sentenza n. 4934 del 01/08/1986 (Rv. 447623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - RELATIVI LOCALI DELLE UNITÀ PRODUTTIVE - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PORTATA - SCELTA DEI LOCALI PREVIO ACCORDO DELLE PARTI E CONSIDERAZIONE DEL COMPLESSO DELLE DIPENDENZE ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE COME UNICA UNITÀ PRODUTTIVA - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - RELATIVI LOCALI DELLE UNITÀ PRODUTTIVE - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PORTATA - SCELTA DEI LOCALI PREVIO ACCORDO DELLE PARTI E CONSIDERAZIONE DEL COMPLESSO DELLE DIPENDENZE ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE COME UNICA UNITÀ PRODUTTIVA - LICEITÀ.*

Ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali hanno facoltà d'indire assemblee in locali delle unità produttive, che l'imprenditore può preventivamente designare nell'Esercizio dei poteri di organizzazione dei beni aziendali, con correlativa possibilità delle dette rappresentanze di rifiutarli se obiettivamente inidonei allo scopo. Tali locali, in Mancanza di detta designazione, possono essere scelti dalle rappresentanze stesse senza pregiudizio degli interessi dell'impresa e senza che la convocazione di assemblee per singoli gruppi di lavoratori comporti la necessità di una pluralità di sedi per le riunioni. A tal fine, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata (il quale espressamente attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare "ulteriori modalità di Esercizio del diritto di assemblea"), per le aziende bancarie l'accordo del 18 giugno 1970 legittimamente prevede, da un canto, che la scelta dei locali per le assemblee debba essere preventivamente concordata con il datore di lavoro e, dall'altro, che sia considerata come unica unità produttiva "il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici ecc.) operanti nell'ambito di uno stesso comune". (V 5920/84, mass n 437577; (V 306/84, mass n 432575; (V 2035/81, mass n 412755).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)