Sez. L, Sentenza n. 428 del 28/01/1978 (Rv. 389730 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ATTIVITA PROFESSIONALE LEGALE SVOLTA IN UNA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA PREVISTE DALLA LEGGE - ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - PRECLUSIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ATTIVITA PROFESSIONALE LEGALE SVOLTA IN UNA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA PREVISTE DALLA LEGGE - ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - PRECLUSIONE - LIMITI.*
La norma dell'art 2, terzo comma, della legge n 319/75 - per cui l'attivita professionale legale svolta in una delle situazioni di incompatibilita previste dalla legge, ancorche l'incompatibilita non sia stata accertata e perseguita dal competente consiglio dell'ordine, preclude sia l'iscrizione del professionista alla cassa nazionale di previdenza e assistenza agli avvocati e procuratori sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita medesima e svolta - non puo trovare applicazione a rapporto assicurativo che, al momento della sua entrata in vigore, si era gia compiutamente svolto a norma delle Disposizioni precedenti, con l'effetto del sorgere del diritto dell'assicurato alla pensione. Nei riguardi di un siffatto rapporto assicurativo, alla cassa non compete una potesta autonoma di rettifica o invalidazione per essersi l'assicurato trovato in una situazione di incompatibilita prevista dall'art 3, lett b, del RDL n 1578/33 (nella specie, appartenenza del professionista al ruolo degli uffici legali dell'INPS) ma non accertata dal competente ordine professionale, dato che tale situazione non opera immediatamente sullo status del professionista, ma costituisce un mero presupposto di fatto che legittima il potere dell'ordine per il provvedimento di cancellazione, che solo e costitutivo della Estinzione dello status predetto. (V 2425/59).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. B, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)