Sez. L, Sentenza n. 2576 del 19/04/1980 (Rv. 406310 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 319 DEL 1975 - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PRESUPPOSTO - ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI - SUFFICIENZA - DECADENZA IPSO IURE DEL PROFESSIONISTA DALL'ALBO PER INCOMPATIBILITA - INSUSSISTENZA - DELIBERAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NECESSITA - DELIBERAZIONE RELATIVA DELLA CASSA ADOTTATA SENZA ALCUNA DELIBERAZIONE ESTINTIVA DELLO STATUS PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 319 DEL 1975 - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PRESUPPOSTO - ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI - SUFFICIENZA - DECADENZA IPSO IURE DEL PROFESSIONISTA DALL'ALBO PER INCOMPATIBILITA - INSUSSISTENZA - DELIBERAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NECESSITA - DELIBERAZIONE RELATIVA DELLA CASSA ADOTTATA SENZA ALCUNA DELIBERAZIONE ESTINTIVA DELLO STATUS PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITA.*
Anteriormente all'entrata in vigore della legge n 319 del 1975, a norma dell'art 2, primo comma, della legge 8 gennaio 1952 n 6 (istituzione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori) l'iscrizione alla cassa in favore degli aventi diritto avviene d'ufficio in base alla semplice iscrizione negli albi professionali ed al riguardo la cassa suddetta ha soltanto il potere di verifica del requisito dell'iscrizione e non gia quello di modificarne i presupposti, con indebite cancellazioni, esclusioni o rettifiche di sorta, in difformita con quanto risultante dagli albi professionali. Pertanto, non avendo la legge professionale RDL 27 novembre 1933 n 1578 stabilito la decadenza ipso iure del professionista dall'iscrizione all'albo in caso di incompatibilita (originaria o sopravvenuta), e illegittima qualsiasi deliberazione adottata dalla cassa di previdenza tendente a modificare lo status del professionista, cosi come risultante dall'albo tenuto dall'ordine degli avvocati e procuratori che e l'unico organo cui e demandato dalla legge il potere di valutare l'eventuale situazione di incompatibilita come presupposto per l'adozione di deliberazioni estintive del relativo status professionale. (V 428/78, mass n 389730).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)