Sez. 5 - , Sentenza n. 42611 del 13/06/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274011 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - richiesta - forma | Presentazione nella cancelleria di Corte di appello incompetente - Ammissibilità della revisione - Sussistenza - Applicabilità del principio del “favor impugnationis” ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.- Trasmissione al giudice competente.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - richiesta - forma
È ammissibile la richiesta di revisione presentata nella cancelleria di Corte di appello incompetente, poiché, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis" di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. valido anche per le impugnazioni straordinarie, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)