Sez. 1, Sentenza n. 5516 del 24/11/1978 (Rv. 395302 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ESTENSIONE - CONSERVAZIONE DI UN TENORE DI VITA ADEGUATO ALLA PREGRESSA POSIZIONE SOCIALE - INCLUSIONE - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ESTENSIONE - CONSERVAZIONE DI UN TENORE DI VITA ADEGUATO ALLA PREGRESSA POSIZIONE SOCIALE - INCLUSIONE - LIMITI.*
Il diritto del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, di ricevere dall'altro coniuge "quanto necessario per il mantenimento", nei limiti in cui cio sia consentito dalle condizioni economiche dell'obbligato (art 156 cod civ, nel testo fissato dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151), comprende non soltanto lo stretto necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, ma anche quanto occorra per conservare un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione sociale. Tale posizione deve valutarsi secondo criteri di normalita, a prescindersi da tipi di esistenza improntati ad eccessivo consumismo, e, pertanto, un assegno di ammontare sufficiente ad assicurare le indicate esigenze non puo essere suscettibile di incrementi in relazione alle eventuali piu ampie possibilita economiche dello obbligato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)