Sez. 1, Sentenza n. 4955 del 20/11/1989 (Rv. 464285 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di separazione personale, il contenuto dell'Obbligo di mantenimento tra coniugi - che non è limitato al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, ma comprende tutto quanto occorra per un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale dei coniugi stessi - va stabilito in relazione al tipo di vita tenuto prima della separazione e nei limiti dei bisogni che, secondo la normalità, si ricollegano alla posizione sociale della famiglia, nella misura richiesta dall'insufficienza dei mezzi del beneficiario dell'assegno e consentita dalle condizioni economiche dell'obbligato. Per determinare tali condizioni non è necessario accertare l'importo preciso di ciascun reddito, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo invece sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva di esse, quando ciò consenta l'erogazione all'avente diritto di una somma corrispondente alle sue esigenze. (V 72/86, mass n 443719, (sulla seconda parte); (V 2694/82, mass n 420548, (sulla seconda parte); (Conf 5516/78, mass n 395302 (sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)