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Sez. 3, Sentenza n. 9475 del 26/09/1997 (Rv. 508309 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Omessa indicazione sull'estratto repertoriale del luogo del comune ove gli atti di autenticazione della cessione di autoveicoli risultano ricevuti - Contrasto con norme del codice deontologico adottato dal Consiglio nazionale Notarile - Sussistenza - Conseguenze - Sanzione disciplinare - Irrogazione - Legittimità - Natura di norma "praeter legem" della previsione del codice deontologico - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508309-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, i principi di deontologia professionale che prevedano la adozione di particolari formalità per la redazione di taluni atti, oltre quelle già previste dalla legge notarile, non apportano alcuna modifica a detta legge (nel senso che l'atto rogato senza l'osservanza delle formalità di cui alle norme deontologiche conserva integra la propria validità), ma si limitano ad imporre regole di condotta, volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del Consiglio notarile (organo al quale risulta espressamente affidato, con legge 27 giugno 1991, n. 220, il compito della elaborazione di tali principi). Ne consegue che la indicazione cogente di regole, in tema di trasferimenti di autoveicoli, che impongano al professionista l'obbligo di indicare, nell'atto di autenticazione e nel repertorio, il luogo del comune nel quale l'atto è ricevuto (regole tali da consentire un più rigoroso controllo circa la eventuale violazione del divieto di svolgere attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche) non è diretta ad imporre formalità "praeter legem" funzionali ad una valida redazione dell'atto, ma si pone come strumentale alla verifica dell'osservanza di una condotta ritenuta, dal Consiglio, conforme alla deontologia professionale, così che, di siffatte regole, non può che predicarsi la assoluta legittimità tanto formale quanto sostanziale. La violazione delle suddette prescrizioni, risolvendosi in una attività diretta ad eludere il controllo dell'organo consiliare a ciò deputato, correttamente può essere valutata come infrazione disciplinare, senza che, perciò, venga svolta alcuna interferenza sulla funzione pubblicistica del notaio.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 75, Legge 27/06/1991 num. 220 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)