Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 03/04/2000 (Rv. 535274 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Comportamenti tenuti nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione - Illecito disciplinare - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
Gli articoli 5 della legge n. 1395 del 1923 e 11 del R.D. n. 274 del 1929 configurano come illecito disciplinare i comportamenti tenuti dagli iscritti all'albo dei geometri, anche se nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione, quante volte il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro del collegio, il che è possibile nel caso di attività svolte dal professionista quale componente di un organo del medesimo collegio.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Legge 11/02/1929 num. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)