Sez. 5, Sentenza n. 39406 del 23/10/2002 Cc. (dep. 22/11/2002) Rv. 225408 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimento di liquidazione dei compensi al perito e agli altri ausiliari del giudice - Ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della l. 8 luglio 1980, n. 319 - Termine di venti giorni per la proposizione - Decadenza e conseguente inammissibilità della impugnazione per il caso di inutile decorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice, il termine di venti giorni fissato al comma 5 dell'art. 11 della l. 8 luglio 1980, n. 319, deve considerarsi posto a pena di decadenza, con la conseguente inammissibilità della impugnazione proposta dopo la sua scadenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 173 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)