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Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 16/07/1997 (Rv. 506043 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Elementi costitutivi oggettivi e soggettivi - Ricorrenza - Necessità - Fattispecie relativa ad errata considerazione isolata di una singola iniziativa da parte del giudice di merito.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506043-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Perché vi sia una società di persone, anche nella forma della cosiddetta società di fatto, è necessario il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, ossia "l'affectio societatis", che è l'intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per erronea applicazione di tale principio nel caso concreto e difetto di motivazione, perché il giudice di merito aveva esaminato isolatamente le circostanze relative ad una singola iniziativa economica, come se occorresse accertare l'esistenza di un rapporto sociale sorto per la prima volta, senza considerare i relativi elementi alla luce anche di un preesistente rapporto sociale tra le parti, di cui andava verificata l'eventuale prosecuzione anche per la ulteriore iniziativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)