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Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 07/08/1982 (Rv. 422442 - 01)

SOCIETÀ - DIFFERENZE DELLA COMUNIONE - ELEMENTI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422442-01

SOCIETÀ - DIFFERENZE DELLA COMUNIONE - ELEMENTI DISTINTIVI.*

In tema di differenza fra società e comunione, in cui si verifica comunque un conferimento di beni o il fenomeno di una massa di beni comuni, rileva la prevalenza nella comunione dell'elemento statico e nella società di quello dinamico nel senso che i beni sui quali cade il condominio sono direttamente oggetto di godimento secondo la destinazione loro propria, mentre - nella società - sono strumento per il compimento di una attività, i cui utili saranno poi ripartiti fra le parti, senza che ad escludere l'esistenza di una società (occasionale) sia sufficiente l'unicità dell'affare, in dipendenza della sua Rilevanza economica e della molteplicità e complessità degli Atti che lo svolgimento ai fini di lucro comporta. (V 3074/79, mass n 399429; (V 4009/68, mass n 337602).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)