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Sez. L, Sentenza n. 1859 del 22/05/1976 (Rv. 380654 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTENSIONE - RAPPORTO DI LAVORO - DEBITI DEL DATORE DI LAVORO - RELATIVA FIDEJUSSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA ASSICURAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380654-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTENSIONE - RAPPORTO DI LAVORO - DEBITI DEL DATORE DI LAVORO - RELATIVA FIDEJUSSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA ASSICURAZIONE - ESTENSIONE.*

Poiche l'obbligazione del fideiussore, in quanto accessoria, ha lo stesso oggetto dell'obbligazione principale, salva espressa pattuizione contraria, deve ritenersi che la fideiussione prestata, senza limitazione alcuna, per i debiti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, si estende anche al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, trattandosi di obbligazione direttamente derivante, ex lege, dal rapporto di lavoro. (V 438/75, mass n 373711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1942, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)