Sez. L, Sentenza n. 1859 del 22/05/1976 (Rv. 380654 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTENSIONE - RAPPORTO DI LAVORO - DEBITI DEL DATORE DI LAVORO - RELATIVA FIDEJUSSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA ASSICURAZIONE - ESTENSIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTENSIONE - RAPPORTO DI LAVORO - DEBITI DEL DATORE DI LAVORO - RELATIVA FIDEJUSSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA ASSICURAZIONE - ESTENSIONE.*
Poiche l'obbligazione del fideiussore, in quanto accessoria, ha lo stesso oggetto dell'obbligazione principale, salva espressa pattuizione contraria, deve ritenersi che la fideiussione prestata, senza limitazione alcuna, per i debiti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, si estende anche al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, trattandosi di obbligazione direttamente derivante, ex lege, dal rapporto di lavoro. (V 438/75, mass n 373711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1942, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)