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Sez. 2, Sentenza n. 438 del 06/02/1975 (Rv. 373711 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - INDETERMINATEZZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373711-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - INDETERMINATEZZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Poiche l'obbligazione del fideiussore e un'obbligazione accessoria, il suo getto, in Mancanza di pattuizione contraria che ne limiti la portata (art 1941, comma secondo, cod civ), e naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicche l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione puo essere logicamente dedotta solo se sia indeterminabile l'oggetto dell'obbligazione principale. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, in quanto prestata con riferimento a tutto quanto dovuto alla banca dal debitore principale. La Corte di Cassazione ha respinto la censura di non congruita della motivazione enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1941 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)