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Sez. 5, Sentenza n. 3108 del 12/02/2014 (Rv. 629292 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Territori del Mezzogiorno - Maggiorazione ex art. 18 della legge n. 675 del 1977 - Richiesta nell'anno della consegna dei beni - Riconoscibilità del beneficio - Irrilevanza dell'anteriore fatturazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629292-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il contribuente non perde il diritto alla maggiorazione della detrazione ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sancita, per i territori del Mezzogiorno, dall'art. 14, terzo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, qualora la richieda nell'esercizio in cui gli sono stati consegnati i beni acquistati, invece che in quello precedente in cui sono state emesse e registraste le relative fatture, atteso che un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale normativa impone, onde evitare un'irragionevole disparità di trattamento, di ritenere necessaria anche la prova della consegna dei beni ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, come espressamente stabilito, per gli anni 1982 e 1983, dagli artt. 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18, Legge 07/08/1982 num. 526 art. 55, Legge 26/04/1983 num. 130 art. 15, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)