Sez. 6, Sentenza n. 44 del 12/01/1995 Cc. (dep. 21/03/1995) Rv. 200911 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio | Perdita di efficacia della misura e non adottabilità della stessa ove non sia effettivamente cessato lo stato di detenzione - Applicabilità della stessa regola nell'ipotesi di annullamento dell'ordinanza impositiva per esistenza di un vizio formale - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio
Il principio di cui all'art. 302 cod. proc. pen., secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo l'interrogatorio dell'indiziato o la sua mancata comparizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non si applica al di fuori dell'ipotesi, ivi prevista, di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. In particolare, quindi, il principio non può trovare applicazione in caso di annullamento dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare per ritenuta esistenza di un vizio formale diverso da quello dianzi accennato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)