Sez. 4, Sentenza n. 1412 del 05/05/1999 Cc. (dep. 28/05/1999) Rv. 213817 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Perdita di efficacia della misura - Rinnovazione - Applicabilità della disposizione - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
La disposizione di cui all'art. 302 cod. proc. pen., relativa alla necessità del previo interrogatorio per l'emissione di un nuovo provvedimento di custodia cautelare nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura, non si applica al caso previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare). Il legislatore, infatti, ha imposto il previo interrogatorio in stato di libertà nell'ipotesi, priva di identità di "ratio", di cui all'art. 294 cod. proc. pen. (mancato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare) per ragioni di tutela dell'indagato, che, se tempestivamente interrogato, avrebbe potuto far valere le sue ragioni difensive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)