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Sez. 1, Sentenza n. 7128 del 29/07/1994 (Rv. 487587 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE | Istituto di credito delegato alla riscossione - Somma maggiore di quella ricevuta dai contribuenti a titolo di I.L.O.R. - Versamento in tesoreria - Compensazione tra tale eccedenza e la corrispondente somma da versare successivamente allo stesso titolo - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487587-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

L'istituto di credito delegato alla riscossione, che abbia versato in tesoreria una somma maggiore di quella ricevuta dai contribuenti a titolo di I.L.O.R., non può operare la compensazione tra tale eccedenza e la corrispondente somma da versare successivamente, allo stesso titolo, per averla riscossa da altri contribuenti, mancando la condizione necessaria per la operatività della compensazione costituita dalla esigibilità del credito. Infatti, essendo predisposto uno specifico procedimento di controllo diretto ad accertare se le somme versate dall'azienda di credito corrispondono a quelle che la stessa ha ricevuto dai contribuenti - regolato per l'I.L.O.R. dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978 n. 38, dell'art. 3 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dal D.M. 3 febbraio 1976 (riprodotto con i D.M.26 aprile 1990, 9 maggio 1991, 14 marzo 1992, 1 ottobre 1992) - il credito relativo è esigibile e, quindi, compensabile, soltanto dopo che l'Amministrazione Finanziaria avrà accertato la ricorrenza di una eccedenza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3 bis, Decreto Legge 23/12/1977 num. 936 art. 2, Legge 23/02/1978 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)