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Sez. 1, Sentenza n. 9660 del 22/09/1993 (Rv. 483821 - 01)

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - In genere | Riscossione delle imposte - Versamento da parte dell'istituto di credito delegato di una somma maggiore di quella ricevuta dai contribuenti a titolo di I.L.O.R. - Compensazione di tale somma con quella ricevuta allo stesso titolo da altri contribuenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483821-01

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - In genere

L'istituto di credito delegato alla riscossione, che abbia versato in tesoreria una somma maggiore di quella ricevuta dai contribuenti a titolo di I.L.O.R., non può operare la compensazione tra tale eccedenza e la corrispondente somma da versare successivamente, allo stesso titolo, per averla riscossa da altri contribuenti, mancando la condizione necessaria per la operatività della compensazione costituita dalla esigibilità del credito. Infatti, essendo predisposto uno specifico procedimento di controllo diretto ad accertare se le somme versate dall'azienda di credito corrispondono a quella che la stessa ha ricevuto dai contribuenti - regolato per l'I.L.O.R. dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978 n. 38, dall'art. 3 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, dall'art. 10, lettera a), del D.M. 5 maggio 1977 -, il credito suddetto è esigibile soltanto dopo che l'amministrazione avrà accertato la ricorrenza di una eccedenza (o, al più dopo che del pagamento maggiorato l'azienda abbia offerto dimostrazione che l'Amministrazione ritenga idonea ad escludere la necessità del controllo o di parte di questo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3 bis, Decreto Legge 23/12/1977 num. 936 art. 2, Legge 23/02/1978 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)