Sez. 1, Sentenza n. 2442 del 21/03/1996 (Rv. 496482 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi non obbligatori alla Cassa Autonoma per i Giornalisti Italiani (CAS.A.G.IT.) - Deducibilità - Esclusione - Incostituzionalità di tale interpretazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
Le somme corrisposte, a titolo di contributi non obbligatori, alla Cassa Autonoma di Previdenza Integrativa sanitaria per i giornalisti italiani (CAS.A.G.IT.) non rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile previsti alla lettera i) dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, per non essere obbligatori per legge, né fra quelli di cui alla successiva lettera l) dello steso articolo per non esser compresi tra quelli previdenziali. Tale interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., anche in presenza dell'art. 48 del d.P.R. del 1973, per il quale "non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati alle retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47", attesa la razionalità e non arbitrarietà del trattamento differenziato per la diversità oggettiva esistente fra lavoro autonomo e lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)