Sez. 5, Sentenza n. 3560 del 12/03/2002 (Rv. 553003 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi non obbligatori versati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente - Applicabilità "ratione temporis" dell'art. 10 d.P.R. 917/1986 - Conseguenze - Deducibilità entro il limite di lire duemilionicinquecentomila - Configurabilità - Questione di costituzionalità della norma ex art. 10 d.P.R. citato - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
Le somme corrisposte a titolo di contributi volontari versati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente (nella specie, dirigente industriale) non sono deducibili, nel vigore dell'art. 10 comma primo lett. i del d.P.R. 917/1986 (norma applicabile nella specie, trattandosi di contributi versati nell'anno 1989), se non entro il limite di lire duemilionicinquecentomila, senza che la norma in parola possa sospettarsi di contrarietà alla Costituzione nella parte in cui esclude la totale deducibilità dei contributi previdenziali "de quibus", atteso che la disciplina degli oneri deducibili, sia con riferimento all'"an" che al "quantum", costituisce materia riservata alla discrezionalità del legislatore, sia pur entro il limite della necessaria razionalità.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. I CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)