Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 20/05/2016 (Rv. 640034 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Dedotta violazione delle tariffe professionali forensi - Indicazione delle prestazioni contestate e delle voci assunte come violate - Necessità - Censurabilità - Violazione dei limiti massimi - Omessa specifica individuazione delle prestazioni contestate - Inammissibilità del ricorso.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)