Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 27/10/2005 (Rv. 583979 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Censura attinente alla violazione delle tariffe professionali forensi - Indicazione delle prestazioni contestate e delle voci assunte come violate - Necessità - Onorari - Liquidazione - Censurabilità - Violazione dei limiti massimi - Deducibilità mediante specifica individuazione delle prestazioni contestate - Indispensabilità - Genericità del relativo motivo - Conseguenza - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)