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Sez. 1, Ordinanza n. 14104 del 21/05/2024 (Rv. 671461-01)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio - Competenza del tribunale ordinario - Vis attractiva - Condizioni - Art. 38 disp.att. c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Disciplina transitoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671461-01

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

In tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell'art. 38 disp.att. c.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l'attrazione alla competenza del tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all'art. 5 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni, con riferimento ad un ricorso de potestate depositato in cancelleria in data 21 giugno 2022, sebbene iscritto a ruolo il giorno successivo, ritenendo irrilevanti, ai fini della pendenza della lite, gli ulteriori adempimenti eventualmente compiuti in ritardo dal cancelliere).

Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 28, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 49 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)