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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 02)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Provvedimenti nell’interesse dei figli minori ex artt. 330 ss. c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o ai sensi dell’art. 316 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - Limiti.
Stato
decisa il 2021-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661813-02

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 335, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)