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Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fondamento. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669475-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale – il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)