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Sez. 3 - , Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022 (Rv. 666339 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Ammissibilità - Condizioni - Questione di competenza tra giudice civile e giudice penale - Esclusione - Fattispecie. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2022-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666339-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del Ministero della Giustizia proposti contro una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna.)

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)