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Sez. 3, Sentenza n. 4972 del 04/06/1997 (Rv. 504926 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Funzione - Esame da parte del giudice di parti della sentenza non specificatamente censurate - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504926-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati, in concreto, oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo in vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che pur genericamente investite dall'impugnazione "in toto" della sentenza, non siano state specificatamente censurate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)