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Sez. U, Sentenza n. 666 del 20/01/1992 (Rv. 475392 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità | Impugnazione "in toto" della sentenza - Capi della sentenza di primo grado non specificamente censurate nell'atto di appello - Esame da parte del giudice d'appello - Ultrapetizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475392-01

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità

I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione "in toto" della sentenza, non siano state specificamente censurate. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che, avendo disatteso le specifiche censure dell'appellante relative all'affermata natura subordinata - invece che autonoma - del rapporto di lavoro controverso, aveva omesso di vagliare la correttezza delle conseguenti statuizioni del giudice di primo grado, non specificamente censurate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)