diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1422 del 17/05/1973 (Rv. 364129 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364129-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - REVOCAZIONE.*

Il ritenere come incontroverso tra le parti un determinato fatto costituisce apprezzamento insindacabile in Cassazione, ancorche questo sia l'effetto di un travisamento, restando in tal caso esperibile soltanto il rimedio della revocazione ex art 395 cod proc civ. (Conf 3030/71, mass n 354326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)