Sez. 3, Sentenza n. 177 del 20/01/1976 (Rv. 378827 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CONDIZIONI.*
Il ritenere come pacifico fra le parti un determinato fatto costituisce apprezzamento del giudice del merito, non soggetto ad Obbligo di specifica motivazione e non censurabile con ricorso per Cassazione, salva l'esperibilita, ove sia effetto di travisamento, del rimedio della revocazione, ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 1422/73, mass n 364129).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)