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Sez. 3, Sentenza n. 39353 del 27/09/2007 Ud. (dep. 24/10/2007) Rv. 238023 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Omessa sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari periodici - Intervenuta depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238023-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

La contravvenzione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, che punisce la mancata sottoposizione dei lavoratori ai periodici controlli sanitari, ha mantenuto rilevanza penale anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, che non ha introdotto alcuna specifica modifica in questa materia.

Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 33, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 69, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 70, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)