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Sez. 3, Sentenza n. 26539 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008) Rv. 240555 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sorveglianza sanitaria - Omessa sottoposizione del lavoratore ad accertamenti sanitari - Reato permanente - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240555-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'omessa sottoposizione del lavoratore ad accertamenti sanitari configura un'ipotesi di reato permanente e non istantaneo, in quanto l'obbligo della sorveglianza sanitaria non è circoscritto alla fase preventiva all'assunzione, ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, protraendosi la condotta lesiva dell'interesse protetto sino a quando il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 5 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)