Sez. 5, Sentenza n. 5253 del 29/11/1996 Cc. (dep. 22/01/1997) Rv. 206640 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Custodia in carcere - Decorso del termine - Cessazione - Nuovo provvedimento da parte del giudice competente - Anche prima della liberazione dell'imputato.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Nell'ipotesi di cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal giudice incompetente, per inutile decorso del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente può legittimamente emettere una nuova misura sulla base degli stessi presupposti di fatto e di diritto del precedente provvedimento, e ciò anche prima che l'interessato sia stato liberato in conseguenza della misura già eseguita. Nuova misura che deve ritenersi del tutto autonoma rispetto a quella caducata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)