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Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 10/01/2013 Cc. (dep. 25/01/2013) Rv. 254306 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Provvedimento emesso da giudice incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. - Inefficacia della misura per decorso del termine prima del nuovo provvedimento da parte del giudice competente - Preclusione all'applicazione della misura da parte del giudice competente oltre il termine di venti giorni - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254306-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione per il giudice competente di riemettere il provvedimento applicativo della medesima misura, attesa la completa autonomia di quest'ultimo rispetto alla prima ordinanza, produttiva di meri effetti interinali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)