Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 22/02/2023 Ud. (dep. 06/06/2023) Rv. 284692 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Produzione di materiale pedopornografico - Sentenza delle Sezioni Unite penali n. 51815 del 2018 - "Overruling" interpretativo "in malam partem" - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., deve escludersi che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 51815 del 2018, secondo cui non è richiesta la sussistenza del pericolo concreto di diffusione di tale materiale ai fini della configurabilità del reato, risulti violato l'art. 7 CEDU che, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU, sancisce il divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem", essendo l'indicato risultato ermeneutico ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, in ragione del rapido evolversi della tecnologia funzionale alla trasmissione dei dati sul "web".
Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)