Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239196 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Concorso morale - Forme di manifestazione e prova - Obblighi del giudice di merito - Individuazione - Fattispecie.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente il concorso nel reato previsto dall'art. 185 cod. pen. mil. guerra degli imputati che avevano ricoperto il ruolo, rispettivamente, di comandanti di squadra e di compagnia delle forze naziste impegnate nella "strage di Sant'Anna di Stazzema", e di Aiutante Maggiore del Battaglione delle SS cui era riferibile la responsabilità dell'eccidio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)