Sez. 2, Sentenza n. 3123 del 05/12/2003 Cc. (dep. 28/01/2004) Rv. 227646 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione - Deposito di copia nella cancelleria del giudice ricusato - Termini - Anteriorità rispetto alla delibazione di ammissibilità del giudice della ricusazione - Sufficienza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione "senza ritardo" a norma dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)