Sez. 5, Sentenza n. 40276 del 19/09/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232796 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Opposizione della persona offesa - Contraddittorio orale - Esclusione - Dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione - Motivazione che tenga conto delle osservazioni dell'opponente - Necessità.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice motivi in ordine alle ragioni dell'opponente, anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, con la conseguenza che la omissione (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)