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Sez. 2, Sentenza n. 1995 del 23/06/1971 (Rv. 352603 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO CONSIDERATI DECISIVI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352603-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO CONSIDERATI DECISIVI - SUFFICIENZA.*

Il giudice del merito risponde compiutamente all'Obbligo della motivazione quando, valorizzando solo gli elementi di giudizio ritenuti attendibili e pertinenti, pur senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni delle parti, dia adeguata spiegazione del suo convincimento, si da contraddire, anche per implicito, ogni difforme deduzione difensiva, che sia logicamente incompatibile con la soluzione adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)