Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 06/07/1962 (Rv. 252776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - DIMISSIONI - EFFETTO - NEGOZI GIURIDICI UNILATERALI E RECETTIZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - DIMISSIONI - EFFETTO - NEGOZI GIURIDICI UNILATERALI E RECETTIZI.*
La denuncia unilaterale del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella duplice Forma del licenziamento o delle dimissioni, a seconda che provenga dall'imprenditore o dal lavoratore, consente a ciascuna delle parti di ritirare liberamente la propria adesione alla prosecuzione del rapporto. La facolta di recesso ad nutum, mentre costituisce applicazione del generale principio secondo cui tutti i negozi a tratto successivo possono risolversi per volonta di uno dei contraenti, trova una particolare giustificazione nel carattere fiduciario e personale della collaborazione subordinata. Trattasi, in sostanza, di una dichiarazione di volonta unilaterale, non vincolata all'osservanza di speciali formalita, che, per essere rivolta ad un destinatario determinato, consegue i suoi effetti appena giunta a conoscenza della altra parte, senza che peraltro vi sia bisogno di accettazione (negozio unilaterale recettizio). (V 2471/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)