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Sez. 6, Sentenza n. 12866 del 25/01/2018 Ud. (dep. 20/03/2018) Rv. 272737 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Maltrattamenti commessi ai danni di incapaci - Idoneità ad integrare il reato di abbandono - Esclusione - Necessità dell'insorgenza di uno stato pericolo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272737-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

La reiterata e grave carenza di cure ed assistenza di persone anziane non autosufficienti, pur potendo configurare il reato di maltrattamenti, non integra di per sé il diverso reato di abbandono di incapaci, per la cui configurabilità è necessario l'accertamento di una condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la corte di appello aveva condannato l'imputata, addetta, presso un residence per anziani, alla pulizia dei locali, all'igiene personale dei pazienti e alla loro assistenza duranti i pasti, senza individuare se l'incuria nello svolgimento di dette mansioni e le condotte di maltrattamenti poste in essere nei confronti dei pazienti avessero determinato una situazione di "abbandono")

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)