diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3734 del 27/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208251 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Compito del giudice - Criteri - Continuazione esterna - Formazione del giudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208251-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. il giudice è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento della pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., a nulla rilevando che per tali reati, già riuniti in precedenza con il vincolo della continuazione, sia stata determinata una pena superiore a quella finale. Infatti, una volta individuato il reato più grave diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione, si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, potendo il giudice rideterminare gli aumenti di pena "ex novo" nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)