Sez. 5, Sentenza n. 11587 del 10/02/2006 Cc. (dep. 03/04/2006) Rv. 233897 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Reato più grave diverso da quello per il quale è già stata ritenuta la continuazione - Rideterminazione degli aumenti di pena ex novo - Necessità - Intangibilità del giudicato - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., pertanto nel caso che il reato più grave così individuato sia diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione in sede di condanna si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, cioè relativa a reati giudicati in diversi procedimenti, ed il giudice dell'esecuzione deve autonomamente rideterminare gli aumenti di pena ex novo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)