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Sez. 4, Sentenza n. 2084 del 07/12/1994 Cc. (dep. 16/01/1995) Rv. 200103 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Motivazione sulle aggravanti - Controllo in sede di legittimità - Limiti -
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200103-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, il controllo sulla corretta definizione dell'imputazione, che rientra tra i compiti fondamentali del giudice, esige specifica motivazione quando la proposta delle parti si discosta dalla qualificazione giuridica del fatto originariamente contestata, quando invece l'imputazione inizialmente formulata venga recepita e come tale ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto e quindi l'imputato non può impugnare la sentenza per mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate dopo aver accettato implicitamente, concordando la pena, la imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)