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Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299-01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE | Simulazione - Negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670299-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE

In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.

Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)