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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 21 ottobre 1986, cause riunite 269/84 e 292/84

Decisione
decisa il 1986-10-21
ECLI
ECLI:EU:C:1986:396

Epigrafe

Sentenza della Corte (sesta sezione) 21 ottobre 1986 Nelle cause riunite 269 e 292/84, C. Fabbro, F. Giuffrida, C. Herbin e H. Scharf, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, assistiti e rappresentati dall'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, rue Langeveld 51, boîte postale 16, Bruxelles 1180, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale H. Etienne, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, cause che vertono su due ricorsi con i quali si chiede alla Corte di: annullare la decisione della Commissione 11 luglio 1984, secondo la quale nella prima fase degli avvisi di posto vacante possono essere prese in considerazione per coprire posti amministrativi le candidature dei dipendenti del ruolo linguistico, decisione portata a conoscenza del personale mediante l' Infor-Rapide, 18 luglio 1984, n. 138, dichiarare che tutte le decisioni prese in applicazione della decisione di cui sopra sono anch'esse illegittime, annullare di conseguenza la decisione 30 novembre 1984 con la quale il sig. R. Teerlink, dipendente del ruolo linguistico, è stato nominato, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 1984, al posto della categoria A vacante con avviso COM/1207/84 e altresì annullare, di conseguenza, la decisione 30 novembre 1984 notificata al ricorrente H. Scharf il 3 dicembre 1984, con la quale si respingeva la candidatura di quest'ultimo al posto oggetto del summenzionato avviso di vacanza COM/1207/84, LA CORTE (sesta sezione), composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, O'Higgins, T. Koopmans, K. Bahlmann e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza ed espletata la fase orale del procedimento il 6 maggio 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'11 giugno 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 14 novembre e il 5 dicembre 1984, i sigg. C. Fabbro, F. Giuffrida e C. Herbin, ricorrenti nella causa 269/84 ed il sig. H. Scharf, ricorrente nella causa riunita 292/84, tutti dipendenti di categoria A della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto due ricorsi intesi: a) nella causa 269/84, all'annullamento della decisione 11 luglio 1984, adottata dalla Commissione nella sua 745a riunione, in quanto essa dispone che le candidature dei dipendenti del ruolo linguistico possono essere prese in considerazione per coprire posti della categoria A, nella prima fase degli avvisi di posto vacante; b) nella causa 292/84, a far dichiarare l'illegittimità della decisione 11 luglio 1984 nonché ad annullare di conseguenza le decisioni 30 novembre 1984, prese in applicazione di questa, con le quali il sig. Teerlink, dipendente del ruolo LA, è stato nominato nel posto di categoria A dichiarato vacante con avviso COM/1207/84 ed è stata respinta la candidatura a detto posto presentata dal ricorrente H. Scharf, dipendente della categoria A.
punto 2
La decisione impugnata fa parte di un insieme di provvedimenti sulla struttura delle carriere adottati dalla Commissione nel corso della 745a riunione e pubblicati sul courrier du personnel Infor-Rapide del 18 luglio 1984. In questo bollettino si indica che la Commissione, in conformità con la politica di mobilità da essa perseguita, aveva deciso che le candidature dei dipendenti del ruolo linguistico, al pari di quelle dei dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico, potevano essere prese in considerazione per coprire posti amministrativi, nella prima fase degli avvisi di posto vacante. Ugualmente i dipendenti amministrativi potevano avanzare le loro candidature per i posti vacanti dei ruoli LA e ST.
punto 3
La Commissione chiede che il ricorso 269/84 sia dichiarato irricevibile e, se del caso, infondato e che il ricorso 292/84 sia respinto in quanto infondato.

SENTENZA › Sulla ricevibilità del ricorso 269/84

punto 4
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto i ricorrenti non hanno un interesse personale ed attuale ad impugnare la decisione 11 luglio 1984 la quale, non potendo incidere direttamente sulla loro situazione giuridica, non reca loro pregiudizio. Essa sottolinea che costoro non si sono candidati a nessuno dei posti nei quali è stato nominato un dipendente del ruolo LA. La decisione generale impugnata avrebbe potuto riguardarli direttamente solo se, in applicazione di questa, un dipendente del ruolo LA fosse stato ad essi preferito.
punto 5
La Commissione aggiunge che la misura controversa riguarda solo i trasferimenti i quali, salvo il caso di sviamento di potere, non possono influire sulla carriera e che anche ammettendo che una decisione di trasferimento dal ruolo LA possa ridurre le possibilità di mobilità e di promozione dei dipendenti della categoria generale, non vi sarebbe alcuna differenza a seconda che una simile decisione venga presa nell'ambito della prima fase della procedura di cui all'art. 29 dello statuto del personale o nell'ambito di una fase successiva.
punto 6
La Commissione sottolinea infine che il trasferimento di dipendenti del ruolo linguistico a posti di categoria A non può produrre per i dipendenti di tale categoria una riduzione delle loro possibilità di promozione, dato che ciascun dipendente linguista trasferito lascia libero, nel ruolo di provenienza, un posto di uguale livello al quale può candidarsi un dipendente di categoria A. La decisione 11 luglio 1984 consentirebbe, infatti, la mobilità in ambedue i sensi.
punto 7
I ricorrenti sostengono che, diversamente dai ricorsi contemplati dall'art. 173 del trattato CEE, i dipendenti che abbiano inoltrato un preventivo reclamo possono impugnare ex artt. 90 e 91 dello statuto del personale sia i provvedimenti ad singulum adottati in applicazione di una decisione generale, sia la stessa decisione generale, in quanto ad essi pregiudizievole. Nel caso di specie il pregiudizio arrecato dalla decisione impugnata consisterebbe nel fatto che ogni trasferimento di un dipendente del ruolo linguistico ad un posto di categoria A ridurrebbe il numero di posti normalmente riservati per la promozione dei dipendenti di tale categoria. Ciò perché, secondo quanto da essi illustrato, se un dipendente nominato in un posto dichiarato vacante viene trasferito al nuovo posto e, se del caso, ad un'altra direzione generale con un posto in bilancio nel grado da esso ricoperto nella direzione generale di provenienza, in questa si rende vacante un posto; la qual cosa invece non si verifica nell'ipotesi in cui un posto vacante di categoria A sia occupato da un dipendente del ruolo linguistico. Il trasferimento di posti in bilancio, infatti, non potrebbe avvenire, perché a norma dell'art. 6 dello statuto del personale, i posti in bilancio della categoria A sono distinti da quelli del ruolo linguistico.
punto 8
Secondo i ricorrenti la decisione generale impugnata arrecherebbe loro un pregiudizio in quanto ridurrebbe le possibilità di promozione e da ciò sorgerebbe un loro interesse personale ed attuale al suo annullamento. Essi precisano che nel caso specifico il sig. Herbin, dipendente di grado A7, incluso nell'elenco dei dipendenti proposti per la promozione al grado A6 per il 1984, elenco composto di 60 dipendenti di cui 52 promossi, avrebbe avuto maggiori possibilità di essere promosso se tre funzionari di grado LA6 non fossero stati trasferiti su posti di grado A6. Un altro ricorrente, il sig. Fabbro, dipendente di grado A6 incluso nell'elenco dei dipendenti proposti per il 1985 per la promozione al grado A5, avrebbe visto ridotte le sue possibilità di promozione a cagione del trasferimento di due dipendenti di grado LA6 su posti di grado A6. Anche il sig. Giuffrida, infine, dipendente di grado A4, avrebbe visto aumentare illegittimamente il numero dei potenziali candidati ad un posto di grado A3 in procinto di essere dichiarato vacante.
punto 9
Il combinato disposto dell'art. 90, n. 2, e dell'art. 91 dello statuto del personale, subordina la ricevibilità del ricorso ex art. 179 del trattato CEE al presupposto che l'atto impugnato rechi pregiudizio al ricorrente e, come la Corte ha più volte dichiarato, possono essere considerati tali solo gli atti suscettibili di incidere direttamente su di una situazione giuridica determinata.
punto 10
Come risulta dalla sua formulazione, l'atto 11 luglio 1984, oggetto d'impugnativa, emanato dalla Commissione senza richiamarsi ad una autorizzazione conferitale da qualsivoglia norma, si limita ad enunciare l'intenzione dell'amministrazione di ammettere, in futuro, le candidature presentate da dipendenti del ruolo LA, per coprire posti della categoria A, e della categoria A per posti del ruolo LA, nella fase di cui all'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto del personale. Ebbene, la semplice manifestazione di un simile intento da attuare in futuro non può far sorgere diritti, e corrispondenti obblighi, in capo ai dipendenti.
punto 11
L'atto di cui i ricorrenti chiedono l'annullamento non era perciò in grado di modificare la loro situazione giuridica. Di conseguenza l'atto impugnato, essendo privo di effetti giuridici, non è tale da arrecare pregiudizio ed il ricorso nella causa 269/84 dev'essere respinto in quanto irricevibile.

SENTENZA › Sul merito del ricorso 292/84

punto 12
Il ricorrente afferma che le decisioni impugnate sono illegittime in quanto contrarie all'art. 45, n. 2, dello statuto del personale, il quale stabilisce che « il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o ad una categoria superiore, può avvenire solo mediante concorso ».
punto 13
Il ricorrente sostiene che nell'emanare detta disposizione il legislatore intendeva distinguere tra i posti a seconda della loro appartenenza a categorie e a ruoli diversi ed esigere requisiti distinti per le assunzioni e le rispettive carriere, in conformità con l'art. 5 dello statuto; il legislatore distinguerebbe non solo tra le categorie, ma anche tra categorie e ruoli. Esso invoca in proposito, oltre all'art. 5, n. 3, dello statuto, gli artt. 7, nn. 1 e 2, 31, n. 1, 39, lett. e), 40, n. 4, lett. d), 41, n. 3, 2° comma, 45, n. 1, 102, n. 4, nonché l'art. 14, 2° comma, dell'allegato VIII.
punto 14
Per quanto riguarda più in particolare il raggruppamento di posti nel ruolo linguistico, esso, secondo il ricorrente, sarebbe giustificato da esigenze di una specifica formazione e qualifica professionale, le quali postulano requisiti di assunzione diversi da quelli della categoria A, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte. La prassi costante della Commissione si sarebbe del resto conformata a tale distinzione.
punto 15
La Commissione si richiama all'opportunità della decisione 11 luglio 1984 e spiega che essa si inserisce nell'ambito di una serie di misure volte a consentire una maggiore mobilità del personale e lo « sblocco » dell'ufficio linguistico, offrendo ai dipendenti un'accresciuta libertà di scelta e all'amministrazione, nell'interesse del servizio e con un minimo di formalità, una possibilità di indagini in materia di personale. L'uniformare i requisiti per l'assunzione e per la progressione di carriera dei giuristi linguisti e dei dipendenti della categoria A sarebbe giustificato sia dalla formazione dei primi, spesso corrispondente a potenzialità più ampie rispetto all'immediato oggetto del loro lavoro, sia dall'eterogenea formazione dei secondi. La Commissione sottolinea infine che la possibilità in tal modo offerta ai giuristi linguisti di candidarsi a posti della categoria A vale anche, reciprocamente, per i dipendenti della categoria A e che dal 1971 essa è già operante per i dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico.
punto 16
Sul piano dell'interpretazione dell'art. 45, n. 2, dello statuto, gli argomenti della Commissione si basano sulla tesi che i ruoli siano istituiti all'interno di una categoria. Ne consegue, a suo parere, che l'appartenenza di un dipendente ad un ruolo, non comporta la perdita della qualità di dipendente appartenente alla categoria nell'ambito della quale detto ruolo è stato istituito e che i diritti spettanti in virtù dell'appartenenza a detta categoria non possono essere solo di natura pecuniaria.
punto 17
In questa prospettiva, la Commissione sostiene che per quanto concerne i requisiti di assunzione e di carriera, il n. 3 dell'art. 5 non opera una separazione tra « categoria » e « ruoli ». Il termine « rispettivamente » usato in detta disposizione, che stabilisce identici requisiti di assunzione e di carriera per i dipendenti della stessa categoria o dello stesso ruolo, non si riferirebbe alle nozioni di « categoria » e di « ruolo » ma alle « identiche condizioni d'assunzione » e « di sviluppo di carriera » come si evincerebbe dalla versione tedesca e dalla versione inglese del testo. Il fatto che il n. 2 dell'art. 5, che istituisce il ruolo linguistico, preceda il n. 3, non costituirebbe un argomento contrario. Perciò, secondo la Commissione, l'art. 5, n. 3, dello statuto non vieterebbe di orientarsi verso identici requisiti di assunzione e di progressione di carriera per la categoria A generale e per il ruolo linguistico; il che consentirebbe una nuova prassi secondo la quale sarebbe possibile tener conto di un'esperienza professionale non linguistica di un dipendente LA, mentre un dipendente A potrebbe far valere un'esperienza prevalentemente linguistica.
punto 18
La Commissione sostiene quindi che la sostanziale identità dei requisiti giuridici correlati all'appartenenza ad una stessa categoria, identità non smentita dalle summenzionate disposizioni dello statuto, rende possibile che il passaggio, non assimilabile ad un'assunzione, da un ruolo istituito all'interno di una categoria ad un posto della stessa categoria generale, avvenga senza concorso.
punto 19
Secondo la Commissione l'art. 45, n. 2, dello statuto esige la procedura del concorso per il passaggio da un ruolo ad un altro o ad una categoria superiore, ma non per il passaggio da un ruolo all'interno di una categoria, alla stessa categoria generale e viceversa. Il termine « un quadro » che figura nel 2° comma dell'art. 45 dello statuto implicherebbe, come sembra dimostrato dalle versioni olandese ed inglese dello stesso testo, l'obbligatorietà della procedura concorsuale solo per il passaggio ad « un altro quadro » ed il termine « una categoria » imporrebbe uguale procedura solo nel caso di passaggio ad una categoria superiore.
punto 20
La Commissione nota infine che l'esigere il concorso per il passaggio dei dipendenti del ruolo LA alla categoria A generale, postulerebbe il medesimo obbligo per i dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico i quali, invece, a partire dal 1971 possono chiedere di essere trasferiti a posti della categoria A generale.
punto 21
Si deve osservare che nello statuto del personale le nozioni di « categoria » e di « quadro » sono due nozioni distinte dal punto di vista di precisi effetti statutari e giuridici. Lo statuto ha istituito dei ruoli (linguistico e scientifico o tecnico), contemplando altresì le possibilità di crearne altri cui afferiscono i dipendenti che esercitano attività speciali, per le quali si richiedono qualifiche specifiche, allo scopo di consentire uno sviluppo di carriera separato che tenga conto di tali peculiarità. La tesi della Commissione che gli effetti dell'appartenenza di un dipendente ad un determinato ruolo, sarebbero neutralizzati dagli effetti statutari inerenti all'appartenenza ad una categoria, non trova alcun fondamento nelle disposizioni dello statuto. Al contrario, secondo l'art. 5, n. 1, ultimo comma, dello statuto il ruolo può essere costituito dalla riunione di gradi appartenenti ad una o più categorie. Da varie norme statutarie sulla carriera e le posizioni dei dipendenti risulta più chiaramente che esse sono disciplinate tenendo presente una distinzione sistematica tra ruolo e categoria.
punto 22
Ne sono prova l'assegnazione del dipendente mediante nomina o trasferimento (art. 7, n. 1), la copertura di un posto ad interim (art. 7, n. 2), la nomina (art. 31, n. 1), la reintegrazione dopo un periodo di congedo [art. 39, lett. e)] o la reintegrazione alla scadenza dell'aspettativa per motivi personali [art. 40, n. 4, lett. b)], il collocamento in disponibilità (art. 41, n. 3, 2° comma), la promozione (art. 45, n. 1), l'inquadramento dei dipendenti del ruolo linguistico [art. 102, n. 4, lett. b)] o la reintegrazione dopo un periodo d'invalidità (art. 14, 2° comma, VIII allegato).
punto 23
La distinzione tra categoria e ruolo la si ritrova nell'art. 45, n. 2, che dispone espressamente che « il passaggio di un funzionario da un grado o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso». Di conseguenza, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 giugno 1985 (Spachis, 138/84, Race. 1985, pag. 1939), il passaggio dal ruolo linguistico al ruolo amministrativo della categoria A può avvenire solo mediante concorso.
punto 24
Questa disposizione statutaria, considerata fondamentale dalla Corte nella sentenza 5 dicembre 1974 (Van Belle, 176/73, Race. pag. 1361), al contrario di quanto sostiene la Commissione non lascia all'amministrazione alcun potere discrezionale di procedere altrimenti, e può essere derogata solo da una norma pariordinata come quella dell'art. 98, 2° comma, che contempla che le « disposizioni dell'art. 45, n. 2, non sono applicabili ai funzionari di cui all'art. 92 », cioè ai dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico. Per il ruolo linguistico manca un'analoga disposizione.
punto 25
A questo riguardo la Commissione sostiene che l'art. 98, 2° comma, non costituisce un argomento a contrario, perché tale deroga è stata stabilita per consentire il passaggio senza concorso tra dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico. La tesi della Commissione non può essere accolta. L'art. 98, 2° comma, non contempla una deroga parziale, per consentire il passaggio dei dipendenti da un ruolo ad un altro, ma una deroga totale alla regola posta dall'art. 45, n. 2, onde consentire il passaggio dei dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico non solo all'interno dei ruoli ma anche ad una categoria e viceversa.
punto 26
In base a quanto precede, le decisioni 30 novembre 1984, oggetto dell'impugnazione, relative alla nomina del sig. R. Teerlink, dipendente del ruolo linguistico, al posto della categoria A dichiarato vacante con avviso COM/1207/84 e al rigetto della candidatura del ricorrente a detto posto, vanno annullate in quanto contrarie all'art. 45, n. 2, dello statuto del personale.

SENTENZA › Sulle spese

punto 27
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, secondo l'art. 70 del regolamento di procedura le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità restano a carico delle istituzioni stesse.
punto 28
Le spese sostenute dalle parti nella causa 269/84 restano quindi a loro carico; nella causa 292/84, poiché la Commissione è rimasta soccombente, essa è condannata alle relative spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (sesta sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso nella causa 269/84 è irricevìbile. 2) Nella causa 292/84, le decisioni della Commissione del 30 novembre 1984 con cui il sig. R. Teerlink, dipendente del ruolo linguistico, è stato nominato al posto della categoria A dichiarato vacante nell'avviso COM/1207/84, ed è stata respinta la candidatura del ricorrente a detto posto, sono annullate. 3) Nella causa 269/84 le spese restano a carico delle parti. 4) Nella causa 292/84, la Commissione è condannata alle spese.

Firme

Kakouris O'Higgins Koopmans Bahlmann Rodríguez Iglesias Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 ottobre 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della sesta sezione C. Kakouris

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