diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 11493 del 18/11/2003 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228028 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace - Guida in stato di ebbrezza - Determinazione del tempo necessario per la prescrizione - Applicazione del termine triennale previsto dall'art. 157, comma primo, n. 5 cod. pen. - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228028-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157, comma primo, n. 5 cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (Fattispecie in materia di reato di guida in stato di ebbrezza accertato dal giudice "ordinario" sulla base della disciplina transitoria prevista dall'art. 64 D.Lgs 274/2000).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 n. 5, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)